Statuto

art. 1 - Costituzione

La Società Liberale Radicale di Lumino "Patria e progresso" (detta in seguito Sezione), fondata nel 1910, si dà, in quanto sezione del Partito Liberale Radicale ticinese, il presente statuto, retto dagli articoli 19 e ss. dello statuto cantonale e degli articoli 60 e segg. del Codice civile svizzero.

 

art. 2 - Scopo

La Sezione ha lo scopo di diffondere il pensiero liberale, cooperando segnatamente con gli organi distrettuali e cantonali e di partecipare attivamente alla gestione pubblica.

 

art. 3 - Organizzazione

Il presente statuto disciplina l'organizzazione della Sezione e ne stabilisce le norme per tutti i soci.

 

art. 4 - Adesione

Possono aderire alla Sezione i cittadini svizzeri domiciliati nel comune e gli attinenti del comune domiciliati all'estero che aderiscono ai principi e ai postulati del Partito Liberale Radicale. Per merito particolare nei confronti del paese e del partito possono essere nominati dei soci onorari e ciò anche fra le persone non domiciliate nel comune. I cittadini stranieri domiciliati possono partecipare a pieno titolo, a livello comunale, alle attività della Sezione.

 

art. 5 - Ammissione

La domanda di ammissione alla Sezione, presentata di regola per iscritto, equivale all'impegno di rispettare i principi statutari, gli indirizzi programmatici e i postulati fondamentali del partito; essa è sottoposta per accettazione al comitato. In caso di rifiuto sarà sottoposta al giudizio dell'Assemblea.

 

art. 6 - Diritti

Negli organi del Partito ogni membro ha diritto a un voto. In caso di parità decide il Presidente del giorno.

 

art. 7 - Doveri

Il membro si impegna a rispettare lo statuto, i programmi e le direttive votate dall'Assemblea o dagli altri organi sezionali o cantonali competenti.

E' dovere di ogni membro di partecipare regolarmente e attivamente alle manifestazioni della Sezione.

Non è consentito di costituire nel partito gruppi o frazioni organizzati, oltre a quelli riconosciuti dalla Sezione.

  

art. 8 - Cambiamento di domicilio

Il socio che cambia domicilio segnala il trasferimento alla propria Sezione, la quale informa la Sezione del Comune in cui il socio si trasferisce. L'ammissione alla nuova Sezione avviene di diritto.

 

art. 9 - Dimissioni

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Comitato della Sezione e significano rinuncia a tutti i diritti di socio. In caso di dimissioni da funzioni cantonali o distrettuali, esse vanno comunicate anche alla Segreteria cantonale.

  

art. 10 - Disciplina

Su proposta del comitato, decide l'Assemblea se un socio è da deferire alla commissione disciplinare.

  

art. 11 - Organi

Gli organi sezionali sono:

a)    l'Assemblea
b)    il Comitato
c)    la Direttiva

 

 art. 12 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo supremo della Sezione ed è costituita da tutti i soci della Sezione.

Essa:

  • determina la politica del Partito nell'ambito del Comune secondo le direttive programmatiche cantonali;
  • fissa il programma di attività della Sezione;
  • elegge il comitato di Sezione e al suo interno la direttiva, nomina il Presidente e i revisori dei conti;
  • designa i candidati per le elezioni comunali;
  • designa il rappresentante della Sezione - di regola il Sindaco o un Municipale - ed un suo supplente alla Conferenza dei Sindaci. Se non risulta disponibile neppure un Municipale viene nominato un socio della Sezione interessato alle tematiche regionali;
  • elegge i delegati nel Comitato cantonale - tra cui di regola il Presidente della Sezione - in ragione di uno ogni 200 voti liberali o frazione superiore alla metà accertati nell'ultima votazione per il Gran Consiglio;
  • elegge i rappresentanti della Sezione al Congresso cantonale, in ragione di uno ogni 50 voti liberali o frazione superiore alla metà, accertati nell'ultima votazione per il Gran Consiglio, ritenuto che ogni Sezione ha diritto ad almeno un delegato. 

 

art. 13 - Assemblea (procedura)

L'Assemblea è convocata dal Comitato con preavviso di almeno otto giorni ed almeno una volta all'anno in forma ordinaria.

Essa deve essere convocata anche quando lo richiedono espressamente l'Ufficio presidenziale cantonale o su richiesta scritta di almeno 25 membri della Sezione.

La pubblicazione nel giornale del partito vale quale avviso di convocazione.

La richiesta di convocazione di un'Assemblea straordinaria deve essere inoltrata al presidente e dovrà menzionare le trattande. Il Presidente dovrà dar seguito all'invito al più tardi entro sei settimane. Questo termine è sospeso dal 1. luglio al 1. settembre.

Non può essere deliberato su oggetti non preannunciati nell'ordine del giorno, a meno che non lo richiedono due terzi dei membri presenti.

L'Assemblea è diretta dal Presidente della Sezione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. L'Assemblea ha la facoltà di eleggere un presidente del giorno.

Le deliberazioni e le nomine avvengono per voto aperto, a meno che un membro non richiede il voto segreto. Le decisioni sono valide se sono approvate dalla maggioranza dei membri presenti.

 

art. 14 - Comitato

Il Comitato dirige l'azione politica e organizzativa della Sezione conformemente alle decisioni dell'Assemblea. Esso è composto di un minimo di 15 fino a un massimo di 21 membri (sempre in numero dispari) e nomina al suo interno un Vicepresidente e un Segretario.

Il rinnovo delle cariche deve avvenire negli otto mesi successivi alla data delle elezioni comunali.

Il Comitato resta in carica per un periodo di quattro anni.
Vi fanno parte di diritto:

a)    il Presidente,
b)    i Municipali,
c)    il Capo gruppo in Consiglio Comunale

Il Comitato è convocato dal Presidente, quando lo ritiene opportuno o quando lo richiedano almeno tre membri.

Le sedute di comitato sono dirette dal presidente della Sezione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le deliberazioni sono valide soltanto, quando è presente la maggioranza dei membri e se sono approvate dalla maggioranza dei presenti.

 

art. 15 - Direttiva

La Direttiva applica e coordina le deliberazioni del Comitato della Sezione e vigila affinché l'azione del partito sia conforme ad esse, inoltre si occupa di problemi particolari.

Essa è composta da 7* membri fra cui il Presidente, e il Vicepresidente della Sezione. *Modifica della composizione a 5 membri prevista per gennaio 2014; 

La Direttiva è convocata dal Presidente, quando lo ritiene opportuno. Le sedute di Direttiva sono dirette dal presidente della Sezione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

La Direttiva procede alla ripartizione dei compiti secondo criteri di organizzazione interna. Essa può creare gruppi di lavoro per l'esecuzione di compiti specifici.

 

art. 16 - Gruppo in Consiglio Comunale 

I deputati PLR eletti in Consiglio Comunale devono costituirsi in gruppo e designare un Capo Gruppo. Il Gruppo in Consiglio Comunale deve essere convocato dal Capo Gruppo, quando lo ritiene opportuno, in ogni caso prima delle sedute del legislativo.

 

art. 17 - Introiti e cassa

La Sezione rinuncia a una tassa annuale per membro e fa appello ai contributi volontari per far fronte ai propri impegni finanziari. 

Per spese non riguardanti l'ordinaria amministrazione decide di volta in volta il Comitato.

  

art. 18 - Revisori

Due revisori dei conti sono eletti contemporaneamente al Comitato della Sezione. Essi presentano il loro rapporto ad ogni assemblea annuale ordinaria della Sezione. Non possono essere scelti fra i membri del Comitato della Sezione.

 

art. 19 - Bandiera

La bandiera riconosciuta è quella della Società Liberale Radicale "Patria e Progresso" di Lumino.

Essa viene portata alle manifestazioni pubbliche di carattere politico e patriottico o in altre occasioni secondo il giudizio del Comitato.

 

art. 20 - Alfiere

L'alfiere ed il suo supplente sono eletti direttamente dal Comitato della Sezione.

  

art. 21 - Sottosezioni

Il riconoscimento di sottosezioni o organizzazioni è concesso unicamente dall'Assemblea della Sezione.

  

art. 22 - Modifica statuto

Una modifica del presente statuto deve essere approvata dall'Assemblea. In questo caso la validità è raggiunta con il voto di due terzi dei membri presenti.

  

art. 23 - Entrata in vigore

Con l'entrata in vigore del presente statuto, ogni altra norma, statuto o regolamento sezionali sono abrogati. Per quanto non fosse disciplinato dal presente statuto, fanno stato le norme dello statuto del PLRT e gli articoli 60 e ss. del CCS.

 

art. 24 - Approvazione

Il presente statuto entra in vigore con la ratifica da parte del Comitato cantonale.

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea dei soci della Sezione il giorno 11 maggio 2011.